Parti civili fuori dal processo per la responsabilità da 231
Per la Cassazione, l’esclusione è frutto di una scelta consapevole del legislatore ed è conforme alla Costituzione
Non è ammissibile la costituzione di parte civile nei processi per accertamento della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 22 gennaio 2011 n. 2251, risolvendo una questione dibattuta in dottrina e nella giurisprudenza di merito (nel senso della Suprema Corte si veda, tra le altre, Trib. Milano 10 giugno 2008; contra: Trib. Milano 24 gennaio 2008).
L’assenza di qualsiasi riferimento normativo a tale possibilità, infatti, rivela non una lacuna normativa, ma una scelta legislativa consapevole, con opzione per una deroga rispetto alla regolamentazione del codice di procedura penale. Tale volontà appare desumibile anche da specifici indici normativi, quali: l’art. 27 del DLgs. 231/2001, che limita la responsabilità
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