Accertamento presuntivo: per l’energia prevale il contatore sulla bolletta
La pretesa basata sul consumo energetico va riferita ai dati del contatore, siccome dotati di certezza
I giudici di Cassazione, con la sentenza 2480 depositata ieri, 2 febbraio 2011, nonostante abbiano dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso dell’Agenzia per questioni di ordine processuale, si sono pronunciati in merito ad una causa che traeva origine da un accertamento presuntivo notificato ad un barbiere.
Si tratta del noto “shampoometro”, mediante il quale il Fisco, un po’ come avviene nel “tovagliometro”, ricostruisce l’imponibile in forza del consumo di energia elettrica e di beni di largo consumo come lo shampoo, nonostante la contabilità sia formalmente corretta (in precedenza, Cass. 28 maggio 2008 n. 13952).
Nella specie, però, qualcosa non quadrava, e i giudici di appello lo hanno capito, annullando l’atto in quanto le presunzioni
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