Soggetta a revocatoria la cessione di credito «solutoria»
Per la Cassazione, tale cessione è anomala rispetto al pagamento effettuato con denaro o con titoli di credito equivalenti
La cessione del credito effettuata con funzione solutoria è anomala e, pertanto, soggetta a revocatoria. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di ieri, 27 aprile 2011, n. 9388.
Nel caso di specie, il curatore di una società fallita conveniva in giudizio una banca, con la quale la società aveva intrattenuto rapporti di conto corrente, per la revocatoria della operazione di cessione in favore della banca stessa di un credito IVA, in quanto avente finalità esclusivamente solutorie.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici dichiaravano l’inefficacia della cessione e condannavano la banca alla restituzione della somma ricavata dopo la riscossione del credito.
Allo stesso modo la Cassazione, che rigetta il ricorso presentato dalla banca, ritenendo i motivi proposti infondati.
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