Avviamento del disabile: niente obbligo se è già attiva la procedura di mobilità
La sospensione dell’obbligo è valida finché permane il diritto alla riassunzione dei lavoratori licenziati
Il disabile che viene inserito in un programma di avviamento straordinario in un’azienda che ha in precedenza attivato la procedura di mobilità, anche presso una Provincia diversa, non può rivendicare il riconoscimento dell’obbligo della società alla sua assunzione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10820 di ieri, 17 maggio 2011. Viene quindi riconosciuta la retroattività del provvedimento della Provincia di Roma, che esonerava dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/1999, l’azienda che aveva attivato la procedura di mobilità ex lege 223/1991, presso la Provincia dell’Aquila, l’anno prima dell’avviamento del disabile presso l’azienda medesima.
Nella vicenda processuale antecedente al ricorso ...
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