Beni destinati a un’attività esente: solo sulla rivendita non si paga l’IVA
Per la Cassazione, sugli acquisti di tali beni è corretto assolvere l’imposta, in quanto non ha formato oggetto di un diritto alla detrazione
L’art. 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio europeo del 17 maggio 1977 deve ritenersi applicabile esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di tale disposizione, in quanto l’imposta sul valore aggiunto – versata in occasione dell’acquisto iniziale di tali beni – non ha formato oggetto di un diritto alla detrazione.
Lo sostiene la Cassazione, con la sentenza n. 11237 depositata ieri, 20 maggio 2011, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, e cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’IVA dallo stesso ritenuta indebitamente assolta sugli acquisti ...
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