Perdite su crediti: indeducibilità IRAP circoscritta
Per la Cassazione, il termine deve essere inteso in senso tecnico
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell’importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato.
Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato “di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo”. Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11217 di ieri, 20 maggio 2011.
In particolare, l’art. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41