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IMPRESA

Concorso dei sindaci nella bancarotta documentale senza finalità specifica

Per l’integrazione della fattispecie è sufficiente il dolo generico

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 27 maggio 2011

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I sindaci concorrono nella bancarotta fraudolenta documentale anche in assenza dell’intenzione di recare pregiudizio ai creditori sociali e nella bancarotta fraudolenta per distrazione quando mantengono un comportamento inerte in presenza di operazioni anomale. Sono queste le indicazioni desumibili dalla sentenza 26 maggio 2011 n. 21051 della Corte di Cassazione.

I sindaci di una spa erano stati condannati, in appello, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 223 e 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, per l’irregolare tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, e nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, per distrazione di somme di competenza della società fallita e per violazione degli ...

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