Privacy: organismi di mediazione esonerati dall’obbligo di notificazione
L’esonero riguarda il trattamento dei dati genetici
Il Garante della privacy, con la deliberazione n. 259 dello scorso 24 giugno 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2011 n. 161), ha sottratto all’obbligo di notificazione il trattamento di dati genetici – rientranti nei casi previsti dall’art. 37 comma 1 lett. a) del DLgs. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) – effettuato dagli Organismi di mediazione di cui al DLgs. 28/2010.
In merito, si segnala, infatti, che il Codice della privacy indica specificamente i trattamenti dei dati personali da notificare al Garante – fra cui appunto il trattamento dei dati genetici – e demanda al medesimo il compito di individuare, tra tali trattamenti, quelli sottratti all’obbligo di notificazione. Ciò purché i trattamenti non siano suscettibili di recare pregiudizio
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