Limite dell’80% riferito ai redditi compensati, e non alle perdite fiscali
Nessuna modifica alle nuove norme sulle perdite in sede di conversione del DL 98/2011
Con la conversione del DL 98/2011 (c.d. manovra correttiva) nella L. 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio e in vigore da ieri, non sono state apportate modifiche al regime delle perdite fiscali introdotto dal decreto legge, attraverso la riscrittura dell’art. 84 del TUIR.
Nell’attesa di valutare quale possa concretamente essere la decorrenza delle nuove misure, appare utile ricordare che, fatte salve le perdite dei primi tre periodi d’imposta (illimitatamente riportabili sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo quantitativo), in linea generale le perdite prodotte dai soggetti IRES potranno andare a compensazione dei redditi imponibili dei futuri esercizi nel limite dell’80% di questi ultimi.
Occorre sottolineare come ...
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