Assegnazione da cooperativa entro l’anno: valida l’agevolazione prima casa
Il contribuente non decade dai benefici prima casa se, entro un anno dalla cessione, acquisisce a qualsiasi titolo un’altra casa di abitazione
Non decadono le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, se entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquisita fruendo del beneficio, viene assegnato un alloggio di una cooperativa a proprietà divisa. Lo afferma la C.T. Prov. di Bari, nella sentenza n. 125/2/11 del 15 giugno scorso.
L’agevolazione prima casa, si ricorda, è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 e comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi, dell’imposta di registro (nella misura del 3% anziché del 7%), dell’IVA (nella misura del 4% anziché del 10%) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa, anziché nella misura del 2% e dell’1%).
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