Credito IVA, decadenza biennale per il rimborso
Il contribuente, ancorché cessato, deve comunque presentare l’istanza entro due anni dalla maturazione del diritto
La restituzione dell’eccedenza detraibile non è legittimata dalla mera esposizione della stessa nell’ultima dichiarazione annuale IVA, essendo altresì necessaria la presentazione di una specifica domanda di rimborso, anche senza utilizzare il modello ministeriale, purché ciò avvenga – presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente – nel termine di due anni dal momento in cui è sorto il relativo diritto. Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18920 di ieri, 16 settembre 2011, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, avverso le decisioni di primo e secondo grado, favorevoli alla tesi del contribuente, fondata sulla presunta operatività dell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
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