Niente sanzioni per gli elenchi clienti e fornitori «abbondanti»
La norma sanziona la sola trasmissione di dati incompleti o inveritieri, ma non la comunicazione di dati eccedenti
Le numerose lettere arrivate in redazione con riferimento alla gravosità del nuovo adempimento introdotto dal DL 78/2010 (c.d. elenco “clienti fornitori”) suggeriscono alcune riflessioni di natura operativa, soprattutto legate al regime sanzionatorio.
Quando il Legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, le ragioni di ordine tecnico hanno dovuto fare i conti con quelle di ordine politico.
Non si può, infatti, dimenticare che fu proprio il Governo Berlusconi ad abrogare tale adempimento nel 1994 (DL 357/94, con l’articolo 6, rubricato soppressione degli adempimenti superflui) e poi successivamente nel 2008 con il DL 112/98, a seguito dell’introduzione disposta dal Governo Prodi con il DL 223/2006.
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