La sede dell’attività economica delimita la nozione di soggetto passivo
Perché si tratti di «soggetto passivo non residente all’interno del Paese», è sufficiente che tale sede sia stabilita al di fuori del Paese stesso
La Corte di giustizia, nel procedimento C-421/10 del 6 ottobre 2011, chiarisce la portata applicativa dell’articolo 21, n. 1, lettera b), della Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nell’ipotesi di servizi svolti da un prestatore residente nello stesso Paese del destinatario ma che, tuttavia, ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro Paese.
Nello specifico, i giudici lussemburghesi precisano la nozione di “soggetto passivo residente all’estero”.
Riassumendo i fatti di causa, il procedimento ha origine nell’anno 2002, data in cui un “soggetto passivo” trasferisce dalla Germania all’Austria la sede della propria attività economica, consistente nel mettere i propri impiegati a disposizione di imprese stabilite ...
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