Esportazione rilevante solo se provata
La Cassazione ha chiarito che l’esportazione deve risultare da un documento doganale o dalla vidimazione dell’Ufficio, comprovante l’uscita dei beni
Con la sentenza n. 22233 depositata il 26 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di operazioni con operatori extra-Ue, “l’esportazione deve risultare da documento doganale o da vidimazione apposta dall’Ufficio”, al fine di comprovare l’uscita della merce dal territorio doganale.
Il caso trae origine dalla contestazione di omessa fatturazione di operazioni imponibili a una società italiana, che, all’epoca dei fatti (1997), aveva intrattenuto rapporti commerciali con una società ungherese, allora esclusa dal territorio dell’Unione europea, avvalendosi di un altro operatore identificato in Italia.
La Corte chiarisce, preliminarmente, che si tratta di un’esportazione triangolare regolata dall’articolo 8, lett. a) del DPR
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