Rinuncia al congedo: niente indennità di maternità da quando si riprende il lavoro
La circ. 139 dell’INPS fornisce alcuni chiarimenti sulle novità apportate dal DLgs. 119/2011 in caso di interruzione di gravidanza o decesso del bambino
L’INPS, con la circolare n. 139 di ieri, 27 ottobre 2011 è intervenuto con alcune precisazioni e chiarimenti relativi alle modifiche che il DLgs. n. 119/2011 ha apportato al Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero il DLgs. n. 151/2001.
In particolare, nel documento di prassi si evidenzia la modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U., in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno, nonché in caso di decesso del bambino al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum.
Come noto, il comma 1 dell’art. 16 del T.U. vieta al datore di lavoro di adibire al lavoro donne in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio. Ne consegue ...
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