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LAVORO & PREVIDENZA

Fondo di garanzia del TFR: prestazione solo dopo la sentenza di fallimento

Per la Cassazione, è inammissibile la domanda del lavoratore proposta all’INPS lamentando genericamente l’insolvenza del datore di lavoro

/ Luca MAMONE

Venerdì, 4 novembre 2011

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Se il datore di lavoro è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l’INPS può realizzarsi solo se il lavoratore assolve l’onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22735 depositata ieri.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accolto l’appello di un lavoratore, condannando l’INPS al pagamento in suo favore delle somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto e di alcune mensilità. La Corte d’Appello era giunta a tale conclusione

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