Sul prelievo di somme per compensi resta il rischio distrazione
La questione non è affrontata perché le somme prelevate non potevano considerarsi compensi
La sentenza 8 novembre 2011 n. 40324 della Corte di Cassazione si sofferma anche su un ulteriore motivo di ricorso (per il primo motivo di ricorso si veda “Bancarotta: imprenditori sempre punibili” di oggi).
Si eccepiva il fatto che gli accomandanti, oltre che amministratori, effettuassero anche lavoro manuale in favore della società. Circostanze che rendevano le somme, considerate oggetto di distrazione, congruamente prelevate a titolo di compenso. Prelievi effettuati dalle consorti (socie accomandanti) nell’interesse e per conto dei mariti amministratori.
I Giudici di Legittimità leggono negli esposti motivi di ricorso il tentativo di ricondurre la condotta espletata (prelievo di somme della società a titolo di compenso) non alla bancarotta fraudolenta per distrazione (punita, ...
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