Niente IVA sul costo dell’energia elettrica addebitato al cliente inadempiente
Lo chiarisce la ris. 106 dell’Agenzia, se cambia il fornitore, poiché è la natura del rapporto col cliente che determina l’imponibilità o meno
A prescindere dal nomen iuris attribuito alla somma di denaro addebitata al cliente, è la natura del rapporto con quest’ultimo che ne determina l’imponibilità o meno ai fini IVA; in particolare, l’addebito, per essere considerato “corrispettivo” ex art. 13 del DPR n. 633/1972, deve rappresentare la controprestazione monetaria di una cessione o di una prestazione posta in essere direttamente tra chi effettua l’addebito e chi lo subisce.
Sulla base di questi princìpi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106 di ieri, 9 novembre 2011, ha ritenuto irrilevante – agli effetti dell’IVA – il sistema indennitario elaborato dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), applicabile in caso di “switching”, ossia di
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