Per sospendere il rimborso va notificato un provvedimento formale
Secondo la Cassazione, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a eccepire la pendenza di un contenzioso
L’Amministrazione finanziaria non può sospendere un rimborso d’imposta spettante al contribuente, eccependo la pendenza di un contenzioso, se non ha emesso un preventivo provvedimento di sospensione del pagamento ritualmente notificato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23601 di ieri, 11 novembre 2011.
L’art. 23 del DLgs. 472/1997 dispone che, nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo; tale sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione ...
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