Equitalia in ritardo: escluso dal fallimento il suo credito
Per giustificare il ritardo, non basta addurre la mera complessità della procedura di riscossione
I creditori concorsuali che intendano concorrere nella ripartizione dell’attivo hanno l’onere di presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 L. fall.
Il ricorso va presentato nei trenta 30 giorni che precedono l’udienza di verifica dello stato passivo, stabilita nella sentenza di fallimento.
L’art. 101, primo comma, L. fall. prevede che i creditori concorsuali possano presentare insinuazioni al passivo tardive, ma comunque entro il termine massimo di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 96 L. fall.
Le cosiddette insinuazioni “ultratardive”, depositate oltre il termine prescritto, sono ammissibili solo ed esclusivamente qualora il creditore dimostri che il ritardo è
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