Lavoro a termine senza «giustificazione»: l’invalidità del contratto è parziale
Per la Cassazione, senza ragioni giustificatrici, il carattere derogatorio dell’apposizione del termine non determina l’invalidità dell’intero contratto
Il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato e l’apposizione di un termine rappresenta un’ipotesi derogatoria, consentita solo per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, così come disposto dall’art. 1 del DLgs. 368/2001. Qualora tali ragioni siano insussistenti, si considera illegittimo il termine e nulla la relativa clausola di apposizione: di conseguenza, l’invalidità è parziale e relativa alla sola clausola, e non all’intero contratto, consentendo così l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24479, depositata ieri.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello dichiarava l’esistenza di un rapporto
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