Fondo di garanzia del TFR erogabile anche senza fallimento del datore
Per la Cassazione, può bastare l’assoggettabilità alle procedure concorsuali e l’infruttuoso tentativo di esecuzione del lavoratore
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24830 di ieri, 24 novembre 2011, ha stabilito che un lavoratore può ottenere, in taluni casi, l’erogazione della prestazione del Fondo di garanzia per il TFR, istituito presso l’INPS, anche se è stata respinta la proposizione di istanza di fallimento del datore di lavoro; è infatti sufficiente che quest’ultimo sia assoggettabile a procedure concorsuali e che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano condannato l’INPS a pagare ad alcuni lavoratori, dipendenti di una società messa in liquidazione per cessata attività, l’importo ad essi dovuto a titolo di TFR non erogato dal datore di lavoro.
In particolare, la Corte territoriale faceva osservare ...
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