Fallimento nella sede effettiva dell’impresa
Secondo la Cassazione, la competenza si radica nel luogo dove la società prende le decisioni
Per la dichiarazione di fallimento vale la sede effettiva dell’impresa, quella in cui opera il centro motore della stessa ossia l’organo che prende le decisioni. È quanto ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n. 26518 depositata lo scorso 12 dicembre 2011. Nei fatti, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di una società di diritto olandese con sede legale in Olanda e sede secondaria in Italia. La Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto dalla società, confermando la competenza territoriale. La società, quindi, proponeva ricorso in Cassazione, ponendo la questione della competenza per la dichiarazione di fallimento. Nello specifico, veniva contestata la competenza del Tribunale milanese sul presupposto che la sede principale dell’impresa fosse
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41