IVA di gruppo esclusa per i crediti pregressi
Obbligo di garanzia per la compensazione tra eccedenze utilizzabili e debiti di soggetti diversi
L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 73, comma 3 del DPR n. 633/1972 comporta, in capo ad ogni controllata, l’obbligo di liquidare periodicamente, in via autonoma, l’imposta sul valore aggiunto e trasferire il relativo saldo a credito o debito alla controllante, affinché possa provvedere agli adempimenti di propria competenza, ovvero la determinazione del tributo dovuto dal gruppo – al netto delle eccedenze detraibili – ed il relativo versamento, nonché la presentazione delle dichiarazioni delle società partecipanti alla fiscal unit.
Il principio in parola non opera, tuttavia, nei confronti dei crediti IVA maturati dalla controllata in epoca precedente, rispetto al primo anno di validità dell’opzione, che rimangono nell’esclusiva disponibilità della ...
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