Crediti per imposte anticipate senza limiti
Questa è l’«alchimia» prevista, a decorrere dal 2011, dall’art. 9 del DL n. 201/2011
Il legislatore, in considerazione del nuovo accordo di Basilea III, in cui sono stati definiti i più rigidi criteri per il calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche, concede la possibilità di trasformare le imposte anticipate (DTA, deferrer tax asset), non considerabili utili ai fini della liquidità, in crediti liquidi e migliorare così i ratios. Sin qui è cosa nota, poiché tale disposizione è contenuta nel DL n. 225/2010 convertito. L’art. 9 del DL n. 201/2011 convertito introduce una novità, la quale conferma che la disposizione ha applicazione generalizzata a tutte le società di capitali e non solo agli istituti di credito e compagnie assicurative, riferita all’introduzione di una seconda fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41