Omessi depositi al Registro imprese, attenzione alla data
Per le violazioni commesse entro il 15 novembre 2011 restano ferme le previgenti e più gravose sanzioni
Le omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese poste in essere in prossimità dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 9 comma 5 della L. 11 novembre 2011 n. 180 (15 novembre 2011), introduttive di una disciplina più favorevole, continuano ad essere punite con le vecchie, e più gravose, sanzioni anche se l’irrogazione delle stesse è concretamente avvenuta nella vigenza della nuova disciplina.
A precisarlo è la circolare 27 dicembre 2011 n. 3647/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai sensi del previgente art. 2630 c.c., come inserito dal DLgs. 61/2002, chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometteva di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni ...
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