Redditometro, si rafforza la tesi della presunzione semplice
La C.T. Reg. di Torino aderisce all’orientamento della Cassazione secondo cui l’onere della prova ricade sull’Ufficio
L’accertamento redditometrico si fonda su una presunzione semplice e, pertanto, il solo possesso dei beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente, ex se, a sorreggere la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, dovendo quest’ultima, in tale ipotesi accertativa, farsi carico dell’onere probatorio, alla stregua di quanto previsto per gli altri metodi di accertamento standardizzato (studi di settore e parametri). In questi termini si è espressa la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 76/14/11.
La vicenda esaminata dai giudici torinesi è quella di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico ai sensi del “vecchio” art. 38 del DPR 600/1973, fondato sul possesso di un’auto e di metà della casa ...
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