Responsabilità «ampia» per l’omessa tenuta delle scritture contabili
La responsabilità va però esclusa se gli amministratori hanno rassegnato le dimissioni in un momento in cui le scritture contabili risultavano tenute
Il Tribunale di Catania, nell’ordinanza del 23 giugno 2011, ha affrontato alcune rilevanti questioni in tema di responsabilità di amministratori e sindaci per gli atti di mala gestio posti in essere nell’esercizio dei rispettivi incarichi di amministrazione e controllo. In particolare, il curatore del fallimento di una cooperativa chiedeva e otteneva il sequestro dei beni degli amministratori e dei sindaci che, nel corso degli anni, si erano succeduti nelle vesti di amministratori, componenti del collegio sindacale e liquidatori. Contro il provvedimento di sequestro taluni di essi proponevano reclamo.
Il Tribunale – premessa l’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata in tema di spa, in difetto di un espresso rinvio, nell’atto costitutivo, alle disposizioni ...
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