Compenso per i revisori degli enti che ricevono fondi pubblici
Lo ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato, intervenendo in merito alla disciplina introdotta dall’art. 6 comma 2 del DL 78/2010
Con il DL 78 del 31 maggio 2010, successivamente convertito dalla L. 122/2010, erano state varate alcune “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Fra queste l’ormai noto art. 6 comma 2, con il quale è stata introdotta l’impossibilità di erogazione di compensi per la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo un eventuale gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e solamente qualora già previsto alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per la violazione di tale disposizione, il DL 78/2010 ha previsto conseguenze importanti, quali la responsabilità erariale, la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti
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