Non si pagano i diritti speciali per la registrazione degli atti
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 24, ha chiarito che i tributi speciali sono dovuti solo in caso di richiesta di copie di atti
Non sono dovuti tributi speciali per l’annotazione che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria effettuano, nell’ambito del procedimento di registrazione degli atti, in calce o a margine dell’atto registrato.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 24 del 14 marzo 2012, nella quale l’Amministrazione finanziaria dà applicazione generalizzata al principio già affermato, in relazione alla registrazione dei contratti di locazione, nella precedente circ. 1° giugno 2011 n. 26 (§ 4.2) (si veda “L’agenzia conferma la raccomandata entro il 6 luglio” del 2 giugno 2011).
Il chiarimento dell’Agenzia scaturisce dalla prassi, invalsa in molti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di chiedere, in sede di ...
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