Comunicazione per l’agevolazione del 55% entro il 30 marzo
Vanno trasmesse le spese sostenute nel 2011 per interventi di riqualificazione energetica se i lavori non sono terminati al 31 dicembre 2011
I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 30 marzo 2012 le spese sostenute nel 2011 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2011.
L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.
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