Società di leasing soggetto passivo del «bollo auto» fino al 15 agosto 2009
Lo ha ribadito la Cassazione, in relazione al periodo che precede l’entrata in vigore della L. 99/2009
Con la sentenza 21 marzo 2012 n. 4507, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel periodo in cui vigeva il testo originario dell’art. 5 del DL 953/82 (ossia ante L. 99/2009) e quindi fino al 15 agosto 2009, soggetto passivo della tassa automobilistica (cosiddetto “bollo auto”) fosse il proprietario/concedente dell’autoveicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), ossia la società di leasing.
Facendo un breve excursus normativo, si ricorda che l’art. 5 del DL n. 953/82 (comma 32), nella versione ante L. n. 99/2009, prevedeva che, nel caso di leasing, soggetto tenuto al pagamento della tassa fosse la società di leasing (locatore), in quanto effettiva proprietaria del mezzo (in tal senso, R.M. 11 agosto 1989 n. 502534 e C.T. Reg. Milano 22 gennaio 2009 ...
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