Le ritenute a garanzia su appalti seguono la competenza
Gli importi devono essere dedotti negli esercizi di competenza e non nello stesso anno di ultimazione dell’appalto
Anche gli importi delle ritenute a garanzia sui lavori edili, relativi ad un contratto di appalto, devono essere dedotti negli esercizi di competenza e non unitariamente al termine degli stessi lavori. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza n. 26/06/12 del 12 marzo 2012.
Una società immobiliare aveva commissionato ad un’impresa edile la costruzione di un complesso residenziale, pattuendo pagamenti periodici in base agli stati di avanzamento lavori (SAL) e stabilendo una ritenuta a garanzia del 17,20% su ogni SAL emesso. I lavori erano durati dal 2002 al 2005 e in quest’ultimo anno la società costruttrice aveva emesso apposite fatture, come contrattualmente previsto. La società immobiliare che aveva commissionato la realizzazione del complesso residenziale portava
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