Solo l’esplicitazione inequivoca salva dall’esercizio abusivo della professione
Per la Cassazione, il non iscritto deve rendere noto che è privo di specifica abilitazione e che opera in forza di altri titoli o per esperienza personale
La sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, n. 11545/2012, in materia di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, è senza dubbio destinata a fare molto discutere.
È dunque quanto mai opportuno cogliere con chiarezza i suoi passaggi logici fondamentali e le statuizioni di principio che ne conseguono.
Primo passaggio: anche laddove manchi l’attribuzione di un’attività in via esclusiva agli iscritti di un determinato Albo, la sua puntuale individuazione da parte della legge tra quelle che costituiscono oggetto di una professione non costituisce un vuoto esercizio stilistico, ma comporta il riconoscimento della natura caratteristica di quella determinata attività per quella determinata professione.
Si ricorderanno, ...
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