Inammissibilità non sanabile dell’atto di reclamo
Se sono presenti cause di inammissibilità, meglio notificare un ulteriore reclamo entro il termine di sessanta giorni
Le cause di inammissibilità del ricorso sono, principalmente, indicate nell’art. 18 del DLgs. 546/92, e riguardano spesso la mancanza dei requisiti che tale atto deve contenere, come l’indicazione del provvedimento impugnato e i motivi di impugnazione.
Posto che l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 rinvia all’art. 18 dello stesso decreto, appare chiaro che gli stessi requisiti di validità processuale del ricorso devono essere contenuti nel reclamo, anche perché, come varie volte detto, se la fase amministrativa tra contribuente e Ufficio finanziario ha esito negativo, il reclamo si converte in ricorso.
Nella circolare n. 9 del 2012, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle cause di inammissibilità del ricorso/reclamo, sostenendo che, nel procedimento amministrativo ...
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