Fusioni in continuità anche a cavallo della riforma
La Cassazione analizza gli effetti processuali in capo all’incorporante ante riforma e, poi, incorporata post riforma
Vi è continuità anche nei rapporti processuali in caso di società incorporante prima della riforma e incorporata dopo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 18 aprile 2012 n. 6058.
Nei fatti, una banca (B), dopo aver intimato precetto, aveva proceduto al pignoramento immobiliare in danno di una società in nome collettivo per l’omesso pagamento delle rate di un mutuo decennale, garantito da ipoteca volontaria, alla stessa concesso dalla banca (A). Contro la decisione del giudice dell’esecuzione, la società, dal canto suo, con opposizione, chiedeva la rideterminazione della somma degli interessi dovuti, contestando il fatto che gli interessi così conteggiati dalla banca risultavano superiori alla soglia dell’usurarietà e la nullità della clausola capitalizzazione
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