Agevolazioni per il credito cooperativo al test delle Entrate
Il requisito del vantaggio mutualistico a favore dei soci può essere «accantonato» solo in situazioni di difficoltà
Le banche di credito cooperativo (BCC), per fruire dei vantaggi fiscali, devono rispettare il fine di mutualità prevalente previsto per tutte le società cooperative e assicurare, quindi, vantaggi nei confronti dei soci. Questo, tra gli altri, è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 di ieri, nell’ambito di una consulenza giuridica richiesta.
Il comma 2-bis dell’art. 28 del DLgs. n. 385/1993 (TUB) stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo ...
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