Competenza territoriale con presunzione per la dichiarazione di fallimento
Secondo la Cassazione, è di per sé irrilevante il luogo in cui l’impresa svolge l’attività di produzione
Per l’individuazione della competenza territoriale ai fini della dichiarazione di fallimento opera la presunzione di coincidenza tra sede principale e sede legale dell’impresa, salvo prova dell’ubicazione della sede effettiva altrove alla data di presentazione dell’istanza di fallimento. A tal proposito, non rileva di per sé il mero richiamo del luogo di esecuzione dell’attività di produzione qualora non coincida con quello di svolgimento dell’attività organizzativa.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6886 depositata ieri, in ordine al conflitto di competenza sollevato in relazione all’istanza di fallimento proposta nei confronti di una società.
Nello specifico, il Tribunale nel cui circondario vi era la sede legale della ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41