Determinazione del compenso libero fra le parti
La misura va resa nota nel preventivo di massima, la cui mancanza rischia di penalizzare il professionista
Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista è tenuto ad una serie di obblighi. Fra questi, vi è la determinazione del compenso per le prestazioni professionali, la cui disciplina è contenuta all’art. 9, comma 4, del DL 1/2012.
Quanto alla forma dell’accordo, non essendo previsto nulla in merito e salvo una specifica previsione in tal senso, si ritiene che l’accordo fra professionista e cliente possa risultare anche in forma verbale. Si rileva, comunque, l’opportunità di un accordo scritto, così da avere una prova sul compenso qualora vi siano contestazioni successive sul punto.
Quanto alla determinazione del compenso, il quantum è lasciato alla libera contrattazione tra le parti sulla base di un accordo ed indipendentemente dalle previgenti tariffe
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