Nell’associazione per frode fiscale, gli elementi passivi fittizi non si sommano
Per la Cassazione, ai fini dell’ipotesi attenuata prevista dal DLgs. 74/2000, occorre considerare gli elementi passivi fittizi di ciascuna dichiarazione
A fronte della contestazione di un’associazione per delinquere finalizzata alla presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 del DLgs. 74/2000, al fine del superamento della soglia indicata, ratione temporis, dal terzo comma del medesimo articolo non è possibile sommare le poste fittizie inserite nelle dichiarazioni reddituali presentate dagli ulteriori contribuenti che si assumono partecipi del sodalizio criminoso.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza del 10 agosto 2012 n. 32397.
Il GIP del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 21 febbraio 2011, applicava nei confronti di un contribuente la misura cautelare dell’“obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, di cui all’art. ...
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