Responsabilità dei sindaci con prova «rigorosa» anche nel fallimento
Necessario identificare l’azione dovuta (e omessa) e la relativa incidenza dannosa
Per il riconoscimento delle pretese risarcitorie avanzate dal fallimento di una società nei confronti dei componenti del collegio sindacale non basta la semplice giustapposizione tra pretese o acclarate malefatte dell’organo gestorio e l’inattiva o poco intraprendente presenza dell’organo di controllo, essendo, invece, indispensabile l’identificazione sia dell’azione ingiustificatamente omessa cui questo era concretamente tenuto, sia della specifica incidenza dannosa di tale omissione.
A precisarlo è la Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 21 giugno 2012 n. 2209, in relazione ad una vicenda svoltasi anteriormente alla riforma del diritto societario e che vedeva l’amministratore unico di una srl – successivamente trasformatasi in sas e fallita – ...
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