Nella fusione tra consolidate, test sugli interessi e non sulle perdite
Ai fini del riporto degli interessi passivi indeducibili nei periodi di imposta precedenti, è necessario rispettare le limitazioni di cui all’art. 172 del TUIR
Con riferimento alla limitazione alla deducibilità degli interessi passivi prevista dal meccanismo del ROL, l’art. 96, comma 4 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta possono essere dedotti nei periodi successivi nel limite degli interessi attivi e del 30% del ROL di competenza.
In caso di fusione, questa disposizione deve essere coordinata con quanto stabilito dall’art. 172, comma 7 del TUIR, ultimo periodo, il quale prevede che le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione si applicano anche agli interessi indeducibili sopracitati.
Ai sensi della disposizione sopracitata, in particolare, le perdite fiscali, maturate dalle società partecipanti alla fusione (comprese ...