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Esenzione ICI solo per gli immobili adibiti all’attività di culto

La C.T. Reg. di Roma ha deciso che sconta l’ICI l’immobile adibito alla formazione del clero

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 5 settembre 2012

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Con la sentenza 18 aprile 2012 n. 117/6/12, la C.T. Reg. di Roma ha deciso che l’immobile adibito alla formazione del clero non è un’attività che può essere ricompresa tra quelle che possono beneficiare dell’esenzione ICI, di cui all’art. 7 del DLgs. n. 504/92, in quanto non vi si svolge un’attività di culto in senso stretto.

Ci si riferisce, in particolare, all’esenzione prevista dalla lett. d) dell’art. 7 del Decreto ICI, secondo cui “Sono esenti dall’imposta (…) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”, oltre a quella prevista dalla lett. i), la quale dispone che sono esenti dall’imposta gli immobili

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