Esenzione ICI solo per gli immobili adibiti all’attività di culto
La C.T. Reg. di Roma ha deciso che sconta l’ICI l’immobile adibito alla formazione del clero
Con la sentenza 18 aprile 2012 n. 117/6/12, la C.T. Reg. di Roma ha deciso che l’immobile adibito alla formazione del clero non è un’attività che può essere ricompresa tra quelle che possono beneficiare dell’esenzione ICI, di cui all’art. 7 del DLgs. n. 504/92, in quanto non vi si svolge un’attività di culto in senso stretto.
Ci si riferisce, in particolare, all’esenzione prevista dalla lett. d) dell’art. 7 del Decreto ICI, secondo cui “Sono esenti dall’imposta (…) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”, oltre a quella prevista dalla lett. i), la quale dispone che sono esenti dall’imposta gli immobili
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