L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA dovuta dal cliente soggetto passivo
Secondo la Cassazione, può chiedere al soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali
Secondo i giudici di legittimità, il professionista distrattario può richiedere al soccombente soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, se quest’ultimo è un soggetto passivo e come tale legittimato ad esercitare la detrazione. Con la sentenza n. 13659, depositata il 31 luglio 2012, la Cassazione ha così riaffermato un principio enunciato nella precedente sentenza n. 2474 del 21 febbraio 2012, riguardante la medesima fattispecie.
Entrando nel merito, la Cassazione ha accolto il ricorso di un’azienda sanitaria locale che aveva sostenuto l’erronea applicazione dell’IVA in favore dell’avvocato distrattario. Negando l’addebito ...
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