Sul divieto di nuovi documenti in appello rimessione al secondo grado con limiti
In Cassazione occorre dimostrare che la prova non ammessa è decisiva
La riforma del processo tributario, attuata con il DLgs. 220/2023, ha introdotto il divieto di nuovi mezzi di prova e documenti in appello “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (art. 58 comma 1 del DLgs. 546/92, come riformato dall’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023).
La valutazione che lascia maggiore apertura a una nuova produzione in appello è dunque quella della prova indispensabile ai fini della decisione della causa, già definita dalle Sezioni Unite della Cassazione a commento dell’art. 345 c.p.c. che, prima della riforma del processo civile ex art. 54 comma 1 lett. 0b) del DL 83/2012, recava
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