Bonifici online a rischio ritenuta
La risoluzione 55/2012 dell’Agenzia ha lasciato aperte ulteriori problematiche
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 giugno 2012 n. 55 ha affermato che non può essere riconosciuta la detrazione per il recupero edilizio (lo stesso tema ricorre per il 55%) a chi abbia omesso di indicare nel bonifico, bancario o postale, causale (con riferimento alla norma agevolativa), codice fiscale degli ordinanti, partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico ex art. 1, comma 3, del DM n. 41/1998, ove ciò abbia precluso alle banche o alle Poste di operare la ritenuta introdotta dall’art. 25 del DL n. 78/2010 (“A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti
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