Con il reclamo, termine utile «ridotto» per ottenere la sospensione cautelare
Diviene ancora più remota la possibilità di ottenere una pronuncia sulla richiesta di sospensione prima che inizi l’esecuzione forzata
L’introduzione del reclamo obbligatorio per gli atti impositivi il cui valore è inferiore a 20mila euro ha indubbie ripercussioni negative in termini di tutela cautelare per il contribuente.
Infatti, in presenza di atto esecutivo reclamabile, l’affidamento delle somme non versate all’agente della riscossione avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione (quindi 90 giorni dopo la notifica dell’atto esecutivo). In tale ipotesi, il contribuente moroso, prima di poter radicare la lite dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale e, dunque, di chiedere la sospensione giudiziale dell’atto impugnato, è tenuto ad attendere la conclusione del procedimento di mediazione, che normalmente ha una durata di 90 giorni.
Tale interpretazione è, ...
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