Falso in attestazioni e relazioni in vigore da oggi
Il reato può comportare la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro
A partire da oggi, 11 settembre 2012, i professionisti che nelle relazioni o nelle attestazioni di cui agli articoli 67 comma 3 lett. d), 161 comma 3, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis del RD 267/42 espongono informazioni false ovvero omettono di riferire informazioni rilevanti, rischiano la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
La nuova fattispecie, di cui all’art. 236-bis del RD 267/42, è stata inserita dall’art. 33 comma 1 lett. l) del DL 83/2012 convertito. Per l’entrata in vigore, peraltro, è stata prevista una specifica disciplina. L’art. 33 ...
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