Eccedenze pregresse della «Robin tax» nei quadri RX o RQ
La circ. 87 chiarisce in quale quadro debba essere indicato il credito pregresso, qualora la società non sia più tenuta alla compilazione dell’RQ
Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 del 14 settembre 2012, il contribuente può scegliere se inserire il credito relativo alla maggiorazione IRES (cosiddetta Robin tax), che derivi dalla dichiarazione dell’esercizio precedente, nel quadro RX sezione II (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione) oppure se indicarlo nel quadro RQ, rigo 43, sezione XI-A (Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica).
L’addizionale IRES è stata introdotta dall’art. 81 del DL n. 112/2008 (conv. L. n. 133/2008) per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia. Successivamente, l’art. 7 del DL n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) ha ampliato l’ambito soggettivo, ha modificato i
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