Piena libertà di movimento per le rivalutazioni 2005 divenute inefficaci
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se le imprese non sono più interessate ad edificare entro il 2015, vi è diritto alla restituzione dell’’imposta sostitutiva
Piena libertà di comportamento per le imprese che, non avendo edificato entro cinque anni sulle aree rivalutate ai sensi della L. 266/2005, sono state “rimesse in termini” dall’estensione a dieci anni del periodo entro cui costruire operata dal DL 216/2011. È questo il senso della risoluzione n. 94, emanata dall’Agenzia delle Entrate ieri, 11 ottobre 2012.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 473, della L. 266/2005 aveva subordinato l’efficacia della rivalutazione delle aree fabbricabili, anche iscritte tra le rimanenze, all’utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione (ovvero entro il 31 dicembre 2010, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Con ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41